BILANCIO 2020: LA POSSIBILITA’ DI NON ISCRIVERE GLI AMMORTAMENTI - Blog & News di Consulenza Aziendale
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Partiamo dell’estratto della Legge n.126/2020 art. 60:
7 -bis . I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
7 -ter . I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7 -bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7 -quater . La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Questa nuova legge, prevede la possibilità di sospendere nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 fino al 100% degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, con obbligo di di istituire una riserva di patrimonio netto indisponibile e con effetti fiscali legati all’applicazione della fiscalità differita. Ma in cosa consiste la riserva indisponibile? Se l’azienda decide di sospendere gli ammortamenti, deve destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.Questo intervento normativo per alcuni avrebbe l’obbiettivo di migliorare gli effetti negativi della crisi economica lasciando la possibilità alle imprese di non indicare gli ammortamenti in bilancio.

Ma questa particolare disposizione non serve forse a “mascherare” gli effetti della crisi economica anziché essere d’aiuto alle imprese in sofferenza?
Partendo dal contesto normativo di riferimento sappiamo che l’art. 2426 del Codice Civile disciplina i criteri di valutazione da adottare in sede di redazione del bilancio. Per le immobilizzazioni specifica che queste, iscritte al costo di acquisto o di produzione, debbano essere oggetto di sistematico ammortamento annuale in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Qualora l’immobilizzazione alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello così determinato essa dovrà essere iscritta a tale minor valore. Questa disposizione trova poi riscontro nei principi contabili italiani OIC 16 immobilizzazioni materiali e OIC 24 immobilizzazioni immateriali.

La novità 2020: possibilità di deroga dell’art. 2426 c.c. possibilità di sospensione fino al 100% delle quote di ammortamento.
Questa facoltà è esercitabile dalle aziende che non adottano i principi contabili internazionali, circoscritta alle immobilizzazioni materiali e immateriali e solo per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. L’iscrizione del valore delle immobilizzazioni rimane invariato, ma prolunga nel tempo di un anno il piano di ammortamento.


Anche l’avviamento rientra nel campo di applicazione di tale disposizione in quanto si tratta di un valore iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.
Nella nota integrativa occorrerà dare informativa in merito:

  • alla deroga rispetto al principio di rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • alla motivazione della deroga;
  • all’iscrizione della riserva indisponibile di patrimonio netto.

Occorre ricordarsi che l’OIC16 indica che l’ammortamento spetta anche sui cespiti non utilizzati, ciò significa che non è il minor utilizzo degli stessi, a fronte della chiusura aziendale dovuta al lockdown, che giustifica la sospensione dell’ammortamento stesso.
Se si opta per la sospensione degli ammortamenti per il bilancio 2020, occorre destinare il risultato d’esercizio nella misura pari alla quota di ammortamento non effettuata a riserva indisponibile di patrimonio netto. Questa riserva non potrà essere utilizzata nemmeno nel caso di copertura di perdite. Se il risultato dell’esercizio 2020 è di importo inferiore rispetto alla quota di ammortamento sospesa, per la costituzione della riserva indisponibile si utilizzeranno riserve di utili o altre riserve disponibili presenti nel patrimonio. Qualora non vi siano riserve disponibili per integrare la riserva indisponibile, questa potrà essere integrata accantonando gli utili che deriveranno dagli esercizi successivi al 2020. In linea generale la riserva indisponibile tornerà disponibile quanto l’ammortamento che è stato sospeso nel 2020 verrà stanziato in bilancio.


Le imprese che si avvalgono della facoltà della sospensione, possono dedurre la quota di ammortamento sospesa a prescindere dalla previa imputazione nel conto economico. Tale possibilità è ammessa ai fini IRAP nel caso che la quota stessa non concorra al risultato di bilancio.
Questa deduzione in via anticipata delle quote di ammortamento rispetto alla loro imputazione a conto economico ha un effetto positivo da lato finanziario in quanto si ha un minor versamento di imposte dirette. Ma effetto neutrale sul bilancio in quanto, secondo l’OIC25 a fronte di deduzione senza imputazione occorre rilevare la fiscalità differita passiva con in contropartita il fondo imposte differite.


Ma questa disposizione porta un reale aiuto alle imprese in crisi?
Per me NO!

Con questa disposizione l’intento del Governatore è quello di aiutare l’impresa ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario. Partendo dal presupposto che il bilancio d’esercizio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, con l’applicazione di regole temporanee si rischia che questo principio venga meno.  Di certo non occorre “modificare” il risultato del 2020 per ottenere maggiore liquidità dagli istituti di credito.


A mio parere la norma è inutile ed antieducativa in quanto dare la possibilità alle aziende di “mascherare” il risultato dell’esercizio 2020 per avere maggiore accesso al credito è un incentivo per le imprese a cercare delle facili vie di fuga per migliorare i risultati, senza cercare effettive soluzioni per curare lo stato di salute dell’azienda.
Il bilancio è il documento attraverso il quale l’impresa comunica ai suoi stakeholders, ovvero tutti i portatori d’interesse nei confronti dell’azienda (banche, fornitori, clienti, dipendenti, ecc..), il suo stato di salute per ottenere da questi il supporto.  Se si apportano delle modifiche, anche temporanee, alle regole contabili si va incontro alla violazione del postulato del bilancio della rappresentazione veritiera e corretta. La mancata iscrizione degli ammortamenti va ad alterare la comprensione del reale stato di salute dell’impresa.


Le imprese che, con la chiusura legata al covid19, hanno utilizzato meno le loro immobilizzazioni, possono nel rispetto delle regole andare ad adottare soluzioni che portano ad iscrivere nel bilancio minori ammortamenti a fronte del fatto di aver verificato la sussistenza delle condizioni che comportano la modifica della vita utile residua del bene o il cambio nel metodo di ammortamento. Non è necessario andare ad eliminare al 100% gli ammortamenti nel bilancio 2020!

Le imprese vanno educate, aiutate e supportate nell’applicare correttamente soluzioni che possano aiutarle a migliorare il loro stato di salute, soprattutto in periodi di grande crisi.


Se siete in cerca di consigli e soluzioni, la C&M vi può aiutare!

 

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